Cos'è la Firma Elettronica Avanzata?


Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull’identità digitale ha definito tre tipologie di firma elettronica:

  • la Firma Elettronica Semplice;
  • la Firma Elettronica Avanzata (FEA);
  • la Firma Elettronica Qualificata (FEQ).

Il punto 10) dell’art.3 del succitato regolamento definisce la Firma Elettronica Semplice come una serie di «dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare». Il suo valore probatorio è quindi liberamente valutabile in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. I classici esempi di Firma Elettronica Semplice sono il messaggio di posta elettronica ordinaria oppure l’autenticazione attraverso username e password. Questo processo non dà la piena evidenza del fatto che chi la utilizza sia anche il soggetto titolare della firma, in quanto l’utente potrebbe subire la clonazione della password.

La Firma Elettronica Avanzata e la Firma Elettronica Qualificata, invece, garantiscono la connessione univoca al firmatario, la sua autenticità e l’integrità del documento.

Che cos’è Firma Elettronica Avanzata?

La Firma Elettronica Avanzata, introdotta dal DPCM 22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate), è una forma di sottoscrizione elettronica connessa unicamente al firmatario e quindi idonea a identificarlo. La stessa garantisce un alto livello di sicurezza, in quanto permette l’identificazione di ogni successiva modifica del documento.

La Firma Elettronica Avanzata, da considerarsi come un vero e proprio processo, può essere esercitata attraverso due distinte modalità:

  • Grafometrica;
  • One-Time Password (OTP)

Entrambe le modalità prevedono, in primis, il riconoscimento de visu, che consiste sostanzialmente nella verifica del documento d’identità in originale che identifica il firmatario.

In secondo luogo, l’utente deve essere informato in merito agli esatti termini e condizioni relative all'uso del servizio e deve sottoscrivere in forma autografa una dichiarazione con cui li accetta espressamente. I soggetti che erogano soluzioni di Firma Elettronica Avanzata dovranno poi conservare il fascicolo informativo in originale per almeno venti anni congiuntamente a copia del documento di riconoscimento (carta di identità o documenti equipollenti quali passaporto, patente di guida e qualsiasi documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35 DPR 445/00).

Questo iter andrà fatto solo al primo utilizzo della FEA. In seguito, i due distinti sistemi riconosceranno automaticamente il fruitore.

La Grafometrica è una soluzione che prevede l’utilizzo di un apposito schermo (tablet o signaturepad) su cui il firmatario appone manualmente la propria firma autografa. Il dispositivo raccoglie i dati biometrici dell’utente, tra i quali la pressione del tratto grafico, legando gli stessi in maniera indissolubile al documento elettronico sottoscritto.

L’utilizzo invece della One-Time Password (OTP), letteralmente tradotto in "password (valida) una sola volta", è un processo che consente all’utente di sottoscrivere un documento senza apporre manualmente la propria firma. Tale password casuale viene creata tramite Token (apposito strumento) oppure grazie allo smartphone, pertanto garantisce la possibilità di firma in ogni luogo rendendo quindi non necessaria la presenza fisica del firmatario.

Qual è la differenza tra Firma Elettronica Avanzata e firma digitale?

La Firma Digitale, presente esclusivamente nell’ordinamento italiano, è una particolare tipologia di Firma Elettronica. Non sono quindi da considerare sinonimi.

La Firma Digitale garantisce autenticità, integrità e validità legale, in quanto la stessa contiene particolari certificati qualificati e un sistema di chiavi crittografiche che comprovano l’identità del firmatario e assicurano che il documento non venga modificato dopo la sottoscrizione, attribuendone piena validità legale.

La Firma Digitale è rilasciata su un supporto hardware (chiavetta USB oppure Smart Card con relativo lettore). Seppur sia uno strumento obbligatorio per coloro i quali hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione, lo stesso potrebbe essere considerato obsoleto, in quanto comporta una manutenzione periodica (la Smart Card può usurarsi), una gestione puntuale dei certificati (che devono essere aggiornati) e soprattutto è necessario che il sottoscrittore ne sia in possesso al momento della firma.

Firma Elettronica Avanzata - Il software CGN per firmare i dichiarativi 730

Quali sono i vantaggi della FEA?

Perché dovrei scegliere lo strumento della Firma Elettronica Avanzata? Le motivazioni sono svariate:

  • il documento firmato digitalmente non dovrà essere stampato, pertanto la FEA è una soluzione eco-friendly;
  • la stessa inoltre non richiede che il sottoscrittore abbia con sé alcun dispositivo materiale (hardware);
  • grazie alla One-Time Password (OTP), possono essere firmati diversi file contemporaneamente, pertanto vi è un notevole risparmio di tempo;
  • l’OTP in remoto permette di sottoscrivere i documenti a distanza.

Firma Elettronica Avanzata di CGN

Servizi CGN, all’interno del progetto “Studio Digitale”, propone ai propri Associati lo strumento della Firma Elettronica Avanzata, da accorpare al Servizio 730.

In partnership con Unimatica SpA, è possibile acquistare la Tavoletta Wacom, per l’utilizzo della Grafometrica oppure optare per il processo OTP in studio ovvero in remoto, tramite la ricezione di un SMS. Sulla base di quanto previsto dall'art. 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (cd. "CAD"), entrambi i processi soddisfano il requisito della forma scritta di cui all’articolo 1350 del Codice civile attribuendo validità legale al documento firmato digitalmente al pari del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

L’attivazione del servizio e le prime due firme sono gratuite e l’utilizzo successivo è a consumo.

Inoltre, Servizi CGN conserverà gratuitamente a norma di legge copia di tutta la documentazione sottoscritta digitalmente.

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Non dimenticare la normativa!

Il professionista è tenuto a rispettare diversi obblighi in relazione alla sottoscrizione dei documenti.

In linea generale, al fine e prima di poter effettuare una prestazione rientrante nei servizi Caf (730, Isee, Red e Inv Civ) il professionista è tenuto a far firmare l'apposita informativa privacy al contribuente. In particolare, per il servizio 730, prima della trasmissione della dichiarazione, il contribuente dovrà anche sottoscrivere la scelta dell’8, 5 e 2 per mille e il modello 730-2 provvisorio, che contiene l’elenco della documentazione raccolta dall’Incaricato del CAF e l’impegno a trasmettere la dichiarazione dei redditi. Tali documenti andranno a comporre il Fascicolo contribuente e dovranno essere firmati prima della trasmissione del 730, come previsto dalla normativa vigente.

Con la Firma Elettronica Avanzata tutti questi file potranno essere firmati rapidamente e conservati a norma di legge negli appositi server, senza doverli stampare e conservare in studio.

Firma Elettronica Avanzata - Il software CGN per firmare i dichiarativi 730

Ultimo aggiornamento: 15/07/2020