Tutti i vantaggi della cessione del credito


L’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, riconosce ai soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, la facoltà di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
  • La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediari abilitati) esclusivamente in via telematica mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    Vantaggi:

  • Risparmio iniziale grazie allo sconto in fattura;
  • Risparmio di tempo nel godere della detrazione grazie alla cessione anticipata delle rate residue;
  • Possibilità di recupero della detrazione anche per i soggetti incapienti.
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    Inoltre, tra i vantaggi possiamo includere anche il minor tempo di conservazione della documentazione dal momento che l’Agenzia delle Entrate, di solito, può notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con la quale si fruisce del beneficio fiscale.  Nel caso di cessione del credito l’atto di recupero dello stesso potrà avvenire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo irregolare. Quindi presupponendo una detrazione in 10 anni, il contribuente deve tenere copia della documentazione per 15 anni, così invece “solo” 8 dal momento della cessione.

    Come fare se non sono un intermediario abilitato?

    La Cessione del Credito diventerà un servizio sempre più richiesto dai clienti contribuenti che usufruiscono del così detto Superbonus o di altre detrazioni 50-65% e per chi non può gestire l’invio in autonomia la soluzione è rivolgersi al service pratiche: oltre alle pratiche di Comunicazione Unica, Deposito bilancio e Invio dichiarativi, ora puoi affidare a CGN anche la Cessione del Credito.

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    Quali vantaggi se sono già un intermediario abilitato?

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